L’usura sopravvenuta alla luce della recente pronuncia Cass. Civ. SSUU n. 24675/2017.

CONCLUSIONI In conclusione, a seguito di quanto esposto ed in accoglimento delle conclusioni a cui perviene la Suprema Corte, la Società Alfa non parrebbe legittimata ad opporre, ex artt. 2 Cost. e 1375 c.c., il rifiuto circa la corresponsione degli interessi dovuti, sulla ratio che nelle more del contratto di mutuo, essi sono divenuti usurari per effetto del superamento del tasso soglia. Ciò anche avuto riguardo al fatto che la violazione del canone di buona fede è da rinvenire nelle particolari modalità di esercizio delcontratto posto in essere, in concreto, dalle parti. La pattuizione originaria tra la Società Alfa e la banca non è sorta, né può dirsi eseguita attraverso comportamenti scorretti. Ne consegue che sarebbe da escludere l’illegittimità della pretesa degli interessi da parte della banca, in quanto corrispondente ad un diritto validamente riconosciuto dal contratto.

Ciononostante, la società Alfa non può dirsi priva di soluzioni di tutela.

Invero, la stessa ben potrebbe avvalersi di (“altri”) strumenti giuridici volti ad ottenere la rescissione (artt. 1448 c.c. e 1464 c.c.) o la risoluzione (art. 1467 c.c.) del contratto, in modo da interrompere la corresponsione di quegli interessi divenuti in executivis usurari.


[1] Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, esclusa la commissione massimo scoperto

[2] Ciò alla luce dell’interpretazione autentica della legge n. 108/1996 avvenuta con decreto legge 29 dicembre 2000 n. 394, convertito legge in data 27 febbraio 2001 n. 24, con la quale è stato stabilito che devono essere ritenuti usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento

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