A cura di Avv. Simone Grandi
Un’impresa che realizza e produce motocicli e motoveicolo si è rivolta al nostro Studio per avere un parere in merito alla responsabilità personale degli amministratori della società nel caso in cui un veicolo dalla stessa prodotto fosse difettoso/non conforme/viziato.
Il presente contributo pertanto è un mero estratto del parere redatto dallo Studio a favore della società nostra assistita.
Nell’ambito della responsabilità del produttore si è soliti distinguere tre profili:
1) Responsabilità civile per prodotti difettosi e/o non conformi;
2) Responsabilità amministrativa del produttore;
3) Responsabilità penale della società e degli amministratori.
In sostanza, di fronte ad un accadimento oppure ad attività di ispezione e di vigilanza amministrativa relativi alla fabbricazione di un prodotto non corrispondente ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa, può essere promosso:
– un procedimento amministrativo a seguito del quale potrebbero essere irrogate sanzioni amministrative;
– un procedimento civile avente carattere risarcitorio;
– e, se ci sono gli estremi di un reato, un procedimento penale al termine del quale potrebbe essere irrogata una condanna, unitamente alla liquidazione di un eventuale risarcimento del danno, in misura totale o parziale, per l’ipotesi in cui il danneggiato da un prodotto difettoso si sia costituito parte civile nel medesimo procedimento penale che sarebbe a carico degli amministratori.
Il presente articolo verterà principalmente sulla responsabilità “personale” degli amministratori della società produttrice.
Nelle società di capitali, gli amministratori possono rispondere personalmente, civilmente e penalmente, per atti di mala gestio e/o per i c.d. reati societari (ambito che non è oggetto della presente trattazione).
Per quanto riguarda la responsabilità del prodotto, invece, gli amministratori possono rispondere penalmente e quindi personalmente nel caso in cui il vizio e/o difetto del prodotto integri una fattispecie di reato prevista dal codice penale e/o da altra fonte normativa.
In astratto, i membri del Consiglio di Amministrazione della società produttrice potrebbero essere chiamati a rispondere in sede penale del reato di lesioni colpose e/o omicidio colposo.
Infatti:
L’art. 104. del Codice del Consumo (d’ora in poi C.d.C) prescrive testualmente che:
“1. Il produttore immette sul mercato solo prodotti sicuri.”
Tale norma impone al produttore, ed ai soggetti ad essi assimilati in forza della definizione contenuta nell’art. 103, comma 1 lett. D), l’obbligo generale di immettere sul mercato solo prodotti sicuri, ovvero prodotti che non presentino alcun rischio o rischi minimi nell’utilizzo da parte del consumatore.
Ai sensi dell’art. 114 C.d.C : “Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto.”
Ai sensi dell’art. 40, 2° co. Del Codice Penale: “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.”
Il Consiglio di amministrazione assume infatti una posizione di garanzia e pertanto lo stesso ha l’obbligo di immettere sul mercato prodotti esenti da vizi e/o difetti che non cagionino danni ai consumatori.
Per tale motivo, i membri del consiglio di amministrazione posso essere chiamati a rispondere penalmente e personalmente di reati consumati nell’esercizio dell’impresa contro terzi danneggiati.
Infatti, nell’ipotesi in cui uno o più membri del CdA venissero condannati per i reati loro ascritti, il Giudice potrà liquidare a favore del danneggiato costituitosi parte civile, un eventuale risarcimento del danno, in misura totale o parziale.
Tale somma sarà a carico personale degli amministratori condannati.
A seguire pertanto riporteremo alcune indicazioni, ovviamente non esaustive, per l’imprenditore.
i. LA DELEGA DI FUNZIONI
Al fine di “limitare”, per quanto possibile, la responsabilità penale dei membri del CDA è possibile attribuire una delega per la sicurezza del prodotto ad un soggetto esterno al CDA ma comunque interno all’organico aziendale.
Ad esempio, il CDA potrà delegare un dipendente come responsabile per la sicurezza/qualità del prodotto, sul quale quindi potrebbero ricadere le responsabilità dei prodotti difettosi.
La validità ed efficacia dell’istituto della delega di funzioni sono subordinate a tassative condizioni e limiti contemplati nell’ art 16 del citato Dlgs n.81/08 che fissa, in particolare, le condizioni di validità della delega e il riparto di responsabilità tra delegato e delegante.
La norma richiamata, seppur inserita nell’ambito della normativa antinfortunistica, si erge a principio generale, trovando applicazione ogni volta che ci si trovi di fronte ad un sistema di delega di funzioni, anche in settori diversi (ad esempio, in materia ambientale).
ii. IDONEA POLIZZA ASSICURATIVA.
La polizza D&O (“Directors & Officers Liability”) è un’assicurazione che tiene indenni gli amministratori, i sindaci, i direttori generali, i dirigenti in conseguenza di richieste di risarcimento per danni, esclusivamente di natura patrimoniale, avanzate da terzi, in seguito ad un comportamento colposo, anche grave, durante l’assolvimento dell’incarico.
Generalmente, è una copertura di tipo collettivo, con la quale vengono – automaticamente e contemporaneamente – assicurati con un unico contratto tutti i soggetti appartenenti alle
Posizioni apicali della società.
Gli assicurati ottengono così una copertura idonea a proteggere il proprio patrimonio personale.
E’ inoltre possibile anche l’assicurazione del rischio individuale, che consente all’assicurato di procurarsi una protezione che non sia intaccata dalle concorrenti responsabilità di altri soggetti ovvero una copertura che sia disciplinata da speciali condizioni contrattuali che attengono alla propria particolare carica.